Obbligo inseritmento IBAN sulle RIBA
Ultimo aggiornamento Lunedì 19 Luglio 2010 09:08 Scritto da Fabio Zinesi Sabato 10 Luglio 2010 10:30
Pubblicate le specifiche CBI AEA/RID e RiBa aggiornate alla luce del recepimento della Direttiva PSD.
No, non è necessario l'iban sulle Ri.Ba. !
Si precisa a tale riguardo come non vi sia alcun obbligo di indicazione dell'IBAN di domiciliazione nelle presentazioni RiBa. Si è diffusa nei giorni scorsi una erronea interpretazione del dlgs di recepimento PSD, che riguarda al contrario unicamente i beneficiari delle operazioni di pagamento (bonifici).
Relativamente al presunto obbligo a partire dal 05 Luglio 2010 di indicare da parte del creditore (ovvero del fornitore che emette Riba) il codice IBAN del debitore nel file CBI generato dai vari gestionali, si è espresso il CBI (Corporate Banking Interbancario) stesso con una comunicazione. Di seguito riportiamo un estratto di tale comunicazione: "LA SEGRETERIA TECNICA NON HA CONCORDATO (...) ALCUNA PREVISIONE RIGUARDO ALL'OBBLIGATORIETA' DEL DATO IBAN NELLE PRESENTAZIONI RIBA. LE COORDINATE DELLA BANCA DOMICILIATARIA SONO RAPPRESENTATE ESCLUSIVAMENTE DAL CODICE ABI E, FACOLTATIVAMENTE, DAL CODICE CAB; QUELLE DELLA BANCA ASSUNTRICE PREVEDONO ESCLUSIVAMENTE ABI E CAB, CON LA FACOLTATIVITA' DEL NUMERO DI CONTO (COORDINATE TRADIZIONALI)" Quindi, almeno fino a oggi, non è necessario l'inserimento dell'IBAN all'interno del tracciato del file per le presentazioni delle Ri.Ba.
Guarda i video dimostrativi: | Cerchi informazioni più dettagliate? Visita la sezione FAQ. Troverai maggiori informazioni
| Vorresti sapere come |